Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation against lower court's fact-finding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to meet statutory requirements for this level of review. Alex Casagrande argued that the Court of Appeal erred in evaluating evidence regarding his responsibility for a credit card fraud offense under Article 648 of the Penal Code. The court rejected these claims as merely apparent criticisms lacking specific argumentation, noting that cassation review is limited to checking the logical structure of reasoning rather than re-evaluating factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 2 c.p.c.; Art. 648 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt new assessment parameters, limiting its function to verifying the existence of a logical argumentative apparatus without assessing the correspondence of motivation to procedural acquisitions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASAGRANDE ALEX nato a CASTEL SAN GIOVANNI il 03/09/1984 avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Alex Casagrande; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato ex art. 648 cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando doglianze in fatto tese a contestare la valutazione del materiale probatorio eseguita dai giudici di merito, esso risulta riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con congrue e non illogiche argomentazioni, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, è certamente preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, così come l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di valutazione delle risultanze processuali, poste a base del decisum dai giudici di merito, essendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.
U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074), deve osservarsi che, nel caso di specie, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno congruamente indicato le risultanze processuali valorizzate ai fini della individuazione dell'odierno ricorrente quale utilizzatore della carta bancomat di provenienza furtiva, e dunque quale autore del reato di ricettazione ascrittogli, sottolineando, con logiche argomentazioni, come queste non fossero state in alcun modo scalfite dagli assunti difensivi, tesi a mettere in evidenza solo discrepanze marginali rispetto a quanto riportato dalla persona offesa (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de