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Ordinanza — n. 17082/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and unfounded claim on consummation of robbery.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17082/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Lenka Sulejmanovic inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant contested a modification of the charge during the summary trial and alleged the crime was attempted rather than consummated. The court rejected these grounds as they merely repeated arguments already dismissed by the Court of Appeal without providing new, specific legal criticism.

Regesto Legislator

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Art. 423 cod. proc. pen.; Art. 566 cod. proc. pen.: An appeal must contain specific, argumentative criticism of the lower court's decision; generic repetitions of previously rejected arguments render the appeal inadmissible, and the claim that a robbery is attempted when the victim has exclusive control over the stolen item is legally unfounded.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific argumentation robbery consummation summary trial procedural costs tentata rapina rapina qualificata rapimento

Disposizioni normative citate

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Art. 423 cod. proc. pen.
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lenka Sulejmanovic; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 423 cod.
Art. 566 cod. proc. pen.
art. 423 cod. proc. pen
di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lenka Sulejmanovic; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 423 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti
Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, Alexa Catalin
Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, Alexa Catalin, Rv.
Sez. 2 n. 35006 del 09/06/2010, Pistola
254691; Sez. 2 n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv.
Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta
248611; Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULEJMANOVIC LENKA nato il 29/12/1978 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Lenka Sulejmanovic; considerato che il primo motivo di ricorso con cui si contesta la violazione di legge in ordine all'art. 423 cod. proc. pen. a seguito dell'asserita modifica del capo di imputazione operata dal G.U.P. nel corso del giudizio abbreviato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto riproduttivo di profili di censura già prospettati in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come, al di là del riferimento agli artt. 56-628 cod. pen., la descrizione del fatto riportata nel capo di imputazione fosse già concretamente articolata nei termini di un reato di rapina nella forma consumata); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'omessa qualificazione del fatto ascritto all'odierna ricorrente nella fattispecie della rapina tentata anziché in quella consumata, è manifestamente infondato, avendo i giudici di appello fatto esatta applicazione del principio affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della forza pubblica (Sez. 2, n. 14305 del 14/03/2017, Moretti, Rv. 269848;

Sez. 2, n. 5663 del 20/11/2012, Alexa Catalin, Rv. 254691; Sez. 2 n. 35006 del 09/06/2010, Pistola, Rv. 248611; Sez. 1, n. 8073 del 11/02/2010, Pallotta, Rv. 246235); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec