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Ordinanza — n. 17080/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic misrepresentation of evidence lacking specific factual grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17080/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding alleged misrepresentation of evidence. The appellant argued that lower court judges distorted probative material concerning a criminal offense, but the court found the complaint generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that such broad challenges to evidence evaluation are precluded without precise identification of specific factual errors.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 629 cod. pen.: An appeal alleging misrepresentation of evidence is inadmissible if it fails to specify the exact points of distortion, as generic challenges to the evaluation of probative material are precluded.

Parole chiave

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misrepresentation of evidence generic appeal grounds criminal procedure appeal specific factual basis inadmissible appeal probative material evaluation censorship requirements deposizione inattendibile

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo ad un asserito travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, non è consentito dalla legge in questa sede, perché, essendo privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett.
Art. 629 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018
Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja Rv.
Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017
273911 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep.
Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021
272406 - 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARTINO FRANCESCO nato a NOLA il 20/07/1997 avverso la sentenza del 25/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco De Martino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art.629 cod. pen. ascritto all'odierno ricorrente, con particolare riguardo ad un asserito travisamento probatorio in cui sarebbero incorsi i giudici di appello, non è consentito dalla legge in questa sede, perché, essendo privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 581, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., esso risulta generico per indeterminatezza, non indicando con concreta specificità e pertinenza censoria gli elementi che sono alla base della censura formulata, e non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito - essendo le censure prospettate dal ricorrente, avulse da precisa individuazione di specifici e decisivi travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudicanti, e dunque volte genericamente a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio posto a base del decisum, invero preclusa a questa Corte - giova ribadire come, ai fini della configurabilità del vizio del travisamento della prova, sia necessario che la relativa deduzione abbia un oggetto chiaro, puntuale e definito, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto, dovendosi pertanto, escludere che integri il suddetto difetto un presunto e generico errore nella valutazione del materiale probatorio (cfr. tra le tante:

Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018, Ndoja Rv. 273911 - 01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406 - 01; Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, F., Rv. 281085 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso