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Ordinanza — n. 17078/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and repetition of appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17078/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gianluca Falchi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Falchi argued that the Court of Appeal erred in refusing to recognize the cause of non-punishment for minor offense and in applying excessive penalties, citing his criminal history. The court rejected these claims as they merely repeated arguments already fully examined and dismissed by the appellate court without providing new specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.; Appeals must be specific and argumentative, not merely repetitive of lower court reasoning, as substantive evaluation of non-punishment causes and sentencing discretion belong to the court of first instance unless motivation is lacking or illogical.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of specific argumentation repetition of appellate reasoning cause of non-punishment sentencing discretion motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 62, comma primo, n.4 cod. pen.
271269) — sia le ragioni ostative all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.4 cod. pen. (pag.
art. 133 cod. pen
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCHI GIANLUCA nato a TERNI il 23/05/1972 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianluca Falchi; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine al rifiuto di riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, in relazione al reato di danneggiamento aggravato, oltre che manifestamente infondato, è privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., in quanto riproduttivo di profili di censura già svolti in appello e compiutamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, premesso che la valutazione circa la configurabilità della suddetta causa di non punibilità, da compiersi sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito e, non può essere sindacata in questa sede, se non nei limiti della mancanza o della manifesta illogicità della motivazione postavi a sostegno, deve osservarsi come i giudici di appello, con corretti argomenti logici e giuridici, abbiano compiutamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso in esame non sussistono i presupposti applicativi per l'operatività dell'art. 131-bis cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente (si veda pag. 2 della impugnata sentenza); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, e più in generale, l'eccessività della pena irrogata, reiterando così ancora una volta doglianze già prospettate in appello, risulta formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto generico per indeterminatezza e aspecificità, a fronte della congrua motivazione con cui la Corte di appello ha indicato sia le ragioni poste a base del diniego delle suddette diminuenti, quali la presenza di gravi precedenti penali ascritti al ricorrente — in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269) — sia le ragioni ostative all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n.4 cod. pen. (pag. 2 della impugnata sentenza); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos