Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of review power over factual evidence evaluation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Mauro Corcione and Bernardo Vanacore inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the lower court erred in its factual assessment regarding insurance fraud charges. The court rejected this, ruling that cassation review is limited to legal logic and motivation, not the re-evaluation of evidence or factual findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate evidence or substitute its own factual findings for those of the lower courts, limiting its review strictly to the logical coherence of the motivation and the absence of legal errors.
Parole chiave
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORCIONE MAURO nato a NAPOLI il 15/05/1986 VANACORE BERNARDO nato a NAPOLI il 22/11/1987 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letti i ricorsi proposti, in unico contesto documentale, nell'interesse di Mauro Corcione e Bernardo Vanacore; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il concorso nei due reati di frode assicurativa ascritti agli odierni ricorrenti, risulta formulato in termini non consentiti in questa sede perché, pur formalmente volto a lamentare un vizio motivazionale, invero, reiterando profili di censura già prospettati in appello e già adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con congrue e non illogiche argomentazioni, risulta teso a contestare una decisione erronea perché fondata su una valutazione asseritamente sbagliata del materiale probatorio, prefigurando una rivalutazione delle emergenze processuali e un'alternativa ricostruzione dei fatti, estranee al sindacato del presente giudizio stante la preclusione per la Corte di cassazione, non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che infatti deve ribadirsi come il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione e non già il rapporto tra prova e decisione, essendo limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che, dunque, in conclusione, contrariamente a quanto contestato, nel caso di specie, deve sottolinearsi come la Corte territoriale abbia posto a base della dichiarazione di responsabilità penale per i due episodi criminosi ascritti agli odierni ricorrenti una motivazione esente da vizi censurabili in questa sede (si veda pag. 5-6), rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; ritenuto infine che, in ragione delle compiute argomentazioni spese nelle conclusioni scritte (accompagnate da nota spese) dal procuratore speciale della costituita parte civile, il ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado, che vanno liquidate nella entità indicata in dispositivo, in ragione del rito non partecipato; c."1
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel grado dalla parte civile Genertel s.p.a., che liquida in complessivi euro duemila oltre accessori di legg