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Ordinanza — n. 17075/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper challenge of factual discretion on statutory mitigation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17075/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of challenge improperly sought a re-evaluation of the lower court's factual discretion regarding statutory mitigation. The appellant argued for recognition of an attenuating circumstance under Article 648, Paragraph 4 of the Penal Code, but the Court found the appeal's arguments merely repeated those already rejected in the appellate judgment. Consequently, the Court ruled that the appellate judges' decision to exclude the mitigation based on the vehicle's value and condition was within their discretionary power and thus immune from cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.; The Court of Cassation cannot review the factual discretion of the appellate court regarding the applicability of statutory mitigation, provided the lower court's reasoning is not illogical.

Parole chiave

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statutory mitigation appellate discretion cassation inadmissibility factual evaluation penal code article 648 prove inattendibili censura dell'accertamento dei fatti asserzione difendibile

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma quarto, cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza
Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv.
Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti
283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BATTISTA RUDY (CUI 0392V0F) nato a ROMA il 26/07/1991 avverso la sentenza del 10/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Rudy Battista; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., è formulato in termini non consentiti dalla legge in questa sede, in quanto, prospettando profili di censura già rappresentati in appello e già esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici (si veda pag. 3 della impugnata sentenza), esso risulta anche volto sollecitare un differente apprezzamento delle risultanze processuali, con criteri diversi da quelli utilizzati dal giudice di merito, che esula, invece, dal sindacato di legittimità; che, dunque, premesso che la valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti per l'operatività della suddetta attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, ed è dunque incensurabile dinanzi a questa Corte, se sorretta da una motivazione non illogica, deve osservarsi come i giudici di appello, in piena conformità con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340; Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013, Brunetti, Rv. 258118), hanno ritenuto che nel caso di specie debba escludersi l'applicabilità della particolare tenuità del fatto in virtù del valore non irrisorio del bene, anche in considerazione del fatto che, al momento della sottrazione, il veicolo risultava in perfetto stato d'uso e conservazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i