Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentative criticism against the lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to meet statutory requirements for specific argumentation. The appellant challenged the lower court's finding of responsibility for money laundering, but this argument merely repeated points already raised and rejected in the appellate judgment. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary specificity to overcome the procedural bar under Article 591 of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely repetitive of arguments already examined and rejected in the lower court decision without providing new, specific, and argumentative criticism.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SILVIO COSTANTINO nato a LATINA il 24/01/1963 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Costantino Di Silvio; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contestano violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio ascritto all'odierno ricorrente, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, poiché riproduttivo di profili di censura già prospettati con l'atto di appello e congruamente esaminati e disattesi con congrue argomentazioni logiche e giuridiche dalla Corte territoriale (cfr. pagg. 4), in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Sez. 2, n. 56391 del 23/11/2017, Quattrocchi, Rv. 271553 - 01;
Sez. 2, n. 30842 del 03/04/2013, Giordano, Rv. 257059 - 01); che, dunque, il suddetto motivo non risulta connotato dai requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., essendo privo di specificità e soltanto apparente, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 m