Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17072/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for reiterating arguments already examined and rejected by the appellate court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17072/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible because the sole ground of complaint merely reiterated arguments previously examined and rejected by the Court of Appeal. The appellant argued for a partial mental defect under Articles 89-95 of the Criminal Code, but the Court found the reasoning non-specific and lacking a critical argumentative function. Consequently, the Court upheld the lower court's finding that no chronic intoxication or cerebral pathology existed to warrant the statutory mitigation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 89-95 cod. pen.; A criminal appeal is inadmissible if the grounds of complaint are merely reiterative of arguments already examined and rejected by the appellate court, failing to provide a specific and critical argumentative critique of the judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal inadmissibility reiterative arguments partial mental defect mitigation of punishment appellate review standards altri capi d'accusa testimonianze contraddittorie allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 89 cod. pen.
Art. 90 cod. pen.
Art. 91 cod. pen.
Art. 92 cod. pen.
Art. 93 cod. pen.
Art. 94 cod. pen.
Art. 95 cod. pen.
art. 89 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 42486 del 30/10/2024, Hamza
Sez. 4, n. 42486 del 30/10/2024, Hamza, Rv.
Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, B.
287212 - 01; Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, B., Rv.
Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C.
273389 - 01; Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLINO MICHELE nato a PRATO il 20/05/1978 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Violino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento del vizio parziale di mente ai sensi degli artt. 89-95 cod. pen. in favore dell'odierno ricorrente, ritenuto responsabile del delitto di rapina aggravata ascrittogli, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, in quanto reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, con corretti argomenti logici e giuridici, in piena aderenza alle osservazioni esposte dal giudice di primo grado (si vedano anche le pagg. 13 e 18 della pronuncia del Tribunale di primo grado), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che, infatti, i giudici di appello, con una motivazione esente dai vizi contestati, hanno congruamente indicato come nel caso di specie non siano ravvisabili i presupposti per riconoscere l'attenuante di cui all'art. 89 cod. pen., non potendosi ritenere sussistente una situazione di cronica intossicazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti, tale dovendosi intendere, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis:

Sez. 4, n. 42486 del 30/10/2024, Hamza, Rv. 287212 - 01; Sez. 6, n. 25252 del 03/05/2018, B., Rv. 273389 - 01; Sez. 2, n. 44337 del 15/10/2013, C., Rv. 257521 - 01), solo quella che configuri una vera e propria patologia a livello celebrale (si vedano le pagg. 4 e 5 della impugnata sentenza, ove si è sottolineato come la documentazione medica prodotta non avesse dimostrato alcuno stato di permanente incapacità di intendere e di volere derivante dalla dipendenza da sostanze stupefacenti al tempo del commesso reato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de