Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and continuation of crimes due to lack of specific criminal intent evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting arguments regarding omitted recidivism and the lack of a continuous criminal plan. The appellant contended that the lower court failed to properly assess prior convictions and the link between past and current crimes under Article 81 of the Penal Code. The court ruled that the appellate judgment correctly applied established principles, noting that the two criminal episodes lacked specific elements indicating a unified criminal design, thus leaving the sentencing discretion to the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; Art. 81, comma 2, cod. pen.: The court's assessment of recidivism and the existence of a continuous criminal plan cannot rely solely on the gravity of facts or the time elapsed; instead, the judge must concretely verify whether prior conduct indicates a persistent criminal inclination influencing the current offense, and the determination of a unified criminal design remains within the discretion of the trial judge provided it is not arbitrary.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPANILE VINCENZO nato a NAPOLI il 01/08/1982 avverso la sentenza del 11/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Campanile; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'omessa esclusione della recidiva contestata nei confronti dell'odierno ricorrente, risulta manifestamente infondato, oltre che reiterativo di generiche doglianze prospettate con l'atto di appello e già adeguatamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale, che con congrue e logiche argomentazioni giuridiche ha fatto corretta applicazione dei principi affermati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito -quale fattore criminogeno- per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 4 della sentenza impugnata); ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 81, comma secondo, cod. pen. per omesso riconoscimento del vincolo della continuazione tra la rapina pluriaggravata per cui si procede e quella già giudicata con la sentenza del 24 gennaio del 2022, n. 66 del Tribunale di Bologna, è manifestamente infondato, a fronte della congrua e non illogica motivazione che i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno fornito sul punto (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, ove si è evidenziato che, pur venendo in considerazione il medesimo titolo di reato, i due episodi criminosi non sono caratterizzati da ulteriori e specifici elementi indicativi della programmazione di un medesimo disegno criminoso); che, a tal proposito, deve ribadirsi come quello attinente alla individuazione della sussistenza di un medesimo disegno criminoso tra diversi delitti ascritti al medesimo soggetto agente sia un giudizio rientrante nell'ambito della definizione del trattamento sanzionatorio e, come tale, rimesso alla discrezionalità del giudice di merito e avulso dal sindacato di legittimità, qualora, come nella presente fattispecie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretto da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; t
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co