Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17070/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeals dismissed for withdrawal, lack of concrete interest, and non-censurable appellate merit reviews.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17070/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared three cassation appeals inadmissible, dismissing the withdrawal by one appellant and rejecting the others on procedural and substantive grounds. The appellants argued for renewed expert evidence, re-evaluation of sentencing, and procedural nullity, but the appellate court had already completed its fact-finding and applied mandatory statutory rules regarding recidiva. The court ruled that the appeals lacked concrete interest or were barred by the finality of the appellate judgment's merit assessments.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.; Art. 99, comma 4, cod. pen.: Appeals withdrawn after filing are inadmissible; appeals lacking concrete interest or challenging non-censurable merit reviews are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
withdrawal of appeal concrete interest requirement recidiva qualificata appellate merit review procedural nullity procedimento in contumacia difetto di legittimazione del ministero pubblico procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.
Tale ultimo ricorso è dunque inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).
Art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
113-42458/2024 Il ricorso difetta pertanto del necessario concreto interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.).
Art. 99, comma 4, cod. pen.
art. 599 bis cod. proc. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia riformava quoad poenam -per la quasi totalità degli imputati che avevano concordato la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASCINO CLAUDIO GIUSEPPE nato a GELA il 06/01/1971 COTUGNO MICHELE nato a CERIGNOLA il 28/12/1990 SMAKAJ JETMIR nato il 06/06/1981 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; 113-42458/2024 IN FATTO E IN DIRITTO .

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia riformava quoad poenam -per la quasi totalità degli imputati che avevano concordato la pena ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.- la impugnata sentenza di primo grado, confermava viceversa la decisione nei confronti di Claudio Cascino e Smakaj Jetmir, che non avevano concordato la pena. 1.1. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati Cascino, Smakaj e Cotugno a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo separati motivi di ricorso. 1.2. In data 28 gennaio 2025 il difensore e procuratore speciale del ricorrente Claudio Cascino ha trasmesso, a mezzo p.e.c., dichiarazione di rinuncia al ricorso, allegando la procura speciale. 1.3. Tale ultimo ricorso è dunque inammissibile per intervenuta rinuncia (art. 591, comma 1, lett. d, cod. proc. pen.).

2. Del pari inammissibile è il ricorso proposto nell'interesse di Jetmir Smakaj, attardandosi il .primo motivo sulla censura del deficit istruttorio -negata rinnovazione della prova peritale- cui la Corte di merito non ha ritenuto di accedere, stimando (con logica e congruente motivazione) compiuta l'istruttoria di primo grado e assolutamente non essenziale l'accertamento peritale richiesto; mentre il secondo motivo si diffonde sulla rivalutazione di aspetti attinenti al merito della accertata responsabilità per i fatti ascritti; il terzo motivo attiene al trattamento sanzionatorio, che la Corte di appello ha argomentato diffusamente, richiamando circostanze di fatto ed operando apprezzamenti di merito circa la gravità del fatto, non censurabili nella sede di legittimità;

Le censure avanzate in ordine alla riconosciuta recidiva qualificata, misura della conseguente ingravescenza sanzionatoria e divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, si scontrano con la lettera della legge, che indica in misura fissa l'aumento per la recidiva qualificata e pone il divieto di bilanciamento favorevole delle circostanze di segno diverso in caso di recidiva qualificata ai sensi del comma quarto dell'art. 99 del codice penale.

3. La medesima sorte processuale avvince il ricorso proposto nell'interesse di Michele Cotugno, che ha eccepito la nullità della sentenza, per evidente difetto dei presupposti per la dichiarazione di assenza dell'appellante (detenuto in carcere) all'udienza del 1 luglio 2024, non avendo questi rinunziato alla personale comparizione ed essendo anzi già presente alle precedenti udienze del 7 maggio e del 3 giugno 2024, allorquando era detenuto in regime domiciliare ed aveva concordato con il Pubblico ministero la pena ex art. 599 bis cod. proc. pen.

Ed invero, il ricorrente non accompagna la deduzione della nullità processuale con la enunciazione dell'interesse concreto alla rilevazione della nullità. La richiesta di definire il giudizio di impugnazione con il concordato sulla pena (udienza del &? 7 maggio 2024) è irrevocabile, né il ricorrente indica quale attività difensiva avrebbe potuto ) sviluppare l'imputato nel corso di una udienza non dedicata ad attività istruttoria. 113-42458/2024 Il ricorso difetta pertanto del necessario concreto interesse all'impugnazione (art. 568, comma 4, cod. proc. pen.).

4. Segue alla inammissibilità dei ricorsi la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (non sono state esplicitate le ragioni della rinuncia), la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila ciascuno; sanzione che non può essere esclusa neppure per il ricorrente rinunziante, atteso che la rinunzia è pervenuta solo in data 28 gennaio 2024, all'esito della comunicazione della fissazione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle