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Ordinanza — n. 17069/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for being specific and outside the scope of appellate review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17069/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability for trademark infringement and the denial of suspended sentence, arguing for a re-evaluation of facts and evidence. The court rejected these arguments because they lacked specificity and attempted to re-litigate factual issues, which are strictly excluded from the scope of appellate review.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 474 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined in the second instance without providing specific new grounds, and if it attempts to re-evaluate factual complexity or evidence reliability, which falls outside the appellate court's mandate to verify only the logical coherence of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity appellate review scope factual re-evaluation suspended sentence denial ritiro della domanda di revisione censure procedurali decisione di non sollevare obiezioni

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
(il secondo), sono entrambi privi dei requisiti di cui all' art. 591, comma 1, cod.
Art. 474 cod. pen.
226074); che con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso è il caso di ribadire come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: «Integra il delitto di cui all'art. 474 cod.
art. 474 cod. pen
226074); che con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso è il caso di ribadire come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: «Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade
Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018, D'Aquino
Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018, D'Aquino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRICCIONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 02/06/1981 avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO - Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Petriccione, replicato con memoria -assolutamente generica nei contenuti di censura- in data 2 marzo 2025; considerato che i primi due motivi di ricorso, con cui si contesta, rispettivamente, l'affermazione di penale responsabilità del ricorrente per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cod. pen. (il secondo), sono entrambi privi dei requisiti di cui all' art. 591, comma 1, cod. proc. pen. risultando aspecifici, poiché meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, e non caratterizzati, dunque, da un effettivo confronto con la complessità delle ragioni di fatto e di diritto poste a base del decisum (si vedano le pagg. 4-6 della impugnata sentenza); che con specifico riguardo al primo motivo di censura, deve osservarsi anche come le argomentazioni del ricorrente, seppur formalmente tese a censurare vizi di motivazione, risultano, invero, formulate in termini non consentiti dalla legge in questa sede, perché volte a prefigurare una diversa lettura dei dati processuali, una diversa ricostruzione storica dei fatti e un differente giudizio di attendibilità delle fonti di prova, che invece esulano dal sindacato di legittimità, che deve limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che con precipuo riferimento al secondo motivo di ricorso è il caso di ribadire come, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte: «Integra il delitto di cui all'art. 474 cod. pen. la detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto, senza che abbia rilievo la configurabilità della contraffazione grossolana, considerato che l'art. 474 cod. pen. tutela, in via principale e diretta, non già la libera determinazione dell'acquirente, ma la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi che individuano le opere dell'ingegno ed i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione anche a tutela del titolare del marchio; si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno, non ricorrendo, quindi, l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno» (così, ex plurimis, Sez. 2, n. 16807 del 11/01/2019, Assane Wade, Rv. 275814); valutato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena, non è consentito in sede di legittimità, non potendo il contenuto dei motivi di appello aggiunti, dei quali si censura l'assoluta pretermissione, essere del tutto avulso rispetto ai motivi di appello principali (cfr.

Sez. 1, n. 315 del 12/11/2018, D'Aquino, Rv. 274645); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme