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Ordinanza — n. 17068/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to failure to raise recidiva argument at first instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17068/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misclassified the offense and failed to apply recidiva rules, but the Court found the first ground insufficiently specific and the second ground procedurally barred. The decision rests on the requirement that recidiva must be explicitly raised as an appeal reason to be considered at the Supreme Court level.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 712 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: An appeal is inadmissible if the recidiva is not previously deduced as a specific ground of appeal, and vague allegations of legal violation without concrete comparison fail to meet the threshold for Supreme Court review.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidiva procedural requirement Supreme Court jurisdiction violation of law standard court costs and fine recidiva nell'infrazione riconsiderazione inadempimento reiterato

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 712 cod. pen.
pen., anziché ai sensi dell'art. 712 cod.
Art. 648 cod. pen.
art. 648 cod. pen
art. 712 cod. pen
pen., anziché ai sensi dell'art. 712 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang
268713 - 0; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COTENA PASQUALE nato a NAPOLI il 31/05/1982 avverso la sentenza del 27/09/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MASSIMO PERROTTI; IN FATTO E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Cotena; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione per aver qualificato il fatto ascritto all'odierno ricorrente ai sensi dell'art. 648 cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 712 cod. pen., oltre che formulato in termini alquanto generici, per indeterminatezza e aspecificità, essendo privo di concreta pertinenza censoria e non connotato da un effettivo confronto con le ragioni poste a base del decisum, risulta anche manifestamente infondato, a fronte della congrua motivazione (si veda pag. 4 della impugnata sentenza) con cui la Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 0; Sez. 2, n. 52271 del 10/11/2016, Agyemang, Rv. 268643 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01), ha affermato la piena consapevolezza da parte del Cotena della provenienza delittuosa della res, sulla base della mancanza di qualsivoglia attendibile spiegazione dell'origine del possesso della stessa, nonché della tipologia e delle caratteristiche di questa (trattandosi di autovettura recante numeri di telaio e motore evidentemente alterati); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine all'omessa disapplicazione della recidiva contestata, non è consentito in sede di legittimità perché tale censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello, secondo quanto è prescritto, a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 3), che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente con l'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci