Ordinanza — n. 17066/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANIO MEGO LUCA nato a IVREA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Luca Ganio Mego; considerato che i motivi di ricorso attinenti all'affermazione di responsabilità (i primi due) si limitano a riprodurre le censure già formulate con l'atto di appello, ripercorrendo un percorso argomentativo fondato esclusivamente su ipotesi alternative, non apprezzabili in questa sede, k CO4flJUDÀL mtV4..kuttall a«. tà osservato tuttavia che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica la tesi difensiva della regolarità dell'attività immobiliare svolta dall'imputato, smentita dalla serialità delle truffe poste in essere da Ganio Mego (pg. 5), corrispondenti ad uno schema ripetuto ma basato su mere apparenze, sicché ci si trova di fronte alla c.d. "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito da quelli che rimangono semplicemente apprezzamenti diversi delle prove, implicanti valutazioni esauritesi nella fase di merito, perché ad esse pertinenti, e non ulteriormente coltivabili dinnanzi a questa Corte; rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio riguardano aspetti (motivi 3 e 4) non trattati nell'atto di appello (secondo la trasposizione fattane nella sentenza, non contestata, come pure sarebbe stato necessario -Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ovvero manifestamente infondato (l'ultimo), evocandosi la carenza motivazionale, anche a fronte del (pur sintetico) riferimento all'intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per le persone offese, e consistenza degli indebiti esborsi sostenuti da queste ultime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17066/2025 — snpen · Corte di Cassazione: tà osservato tuttavia che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica la tesi difensiva della regolarità dell'attività immobiliare svolta dall'imputato, smentita dalla serialità delle truffe poste in essere da Ganio Mego (pg. 5), corrispondenti ad uno schema ripetuto ma basato su mere apparenze, sicché ci si trova di fronte alla c.d. "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito da quelli che rimangono semplicemente apprezzamenti diversi delle prove, implicanti valutazioni esauritesi nella fase di merito, perché ad esse pertinenti, e non ulteriormente coltivabili dinnanzi a questa Corte; rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio riguardano aspetti (motivi 3 e 4) non trattati nell'atto di appello (secondo la trasposizione fattane nella sentenza, non contestata, come pure sarebbe stato necessario -Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ovvero manifestamente infondato (l'ultimo), evocandosi la carenza motivazionale, anche a fronte del (pur sintetico) riferimento all'intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per le persone offese, e consistenza degli indebiti esborsi sostenuti da queste ultime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GANIO MEGO LUCA nato a IVREA il 30/11/1974 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Luca Ganio Mego; considerato che i motivi di ricorso attinenti all'affermazione di responsabilità (i primi due) si limitano a riprodurre le censure già formulate con l'atto di appello, ripercorrendo un percorso argomentativo fondato esclusivamente su ipotesi alternative, non apprezzabili in questa sede, k CO4flJUDÀL mtV4..kuttall a«. tà osservato tuttavia che la sentenza impugnata ha respinto, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica la tesi difensiva della regolarità dell'attività immobiliare svolta dall'imputato, smentita dalla serialità delle truffe poste in essere da Ganio Mego (pg. 5), corrispondenti ad uno schema ripetuto ma basato su mere apparenze, sicché ci si trova di fronte alla c.d. "doppia conforme" delle due sentenze di merito, da leggersi congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito da quelli che rimangono semplicemente apprezzamenti diversi delle prove, implicanti valutazioni esauritesi nella fase di merito, perché ad esse pertinenti, e non ulteriormente coltivabili dinnanzi a questa Corte; rilevato che i motivi relativi al trattamento sanzionatorio riguardano aspetti (motivi 3 e 4) non trattati nell'atto di appello (secondo la trasposizione fattane nella sentenza, non contestata, come pure sarebbe stato necessario -Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv. 270627 - 01) e quindi non consentiti ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ovvero manifestamente infondato (l'ultimo), evocandosi la carenza motivazionale, anche a fronte del (pur sintetico) riferimento all'intensità del dolo, serialità delle truffe, afflittività per le persone offese, e consistenza degli indebiti esborsi sostenuti da queste ultime; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cor9gliere Esterisore 11'13