Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific legal grounds and procedural errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Majdi Alamawy inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court erred in evaluating evidence regarding criminal charges, but the court found these claims to be repetitive and lacking specific legal analysis. Consequently, the court ruled that the grievances were not suitable for review under the principle of legality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 363-ter c.p.p.: Appeals must present specific legal grounds and distinct procedural errors; repetitive arguments or general re-evaluations of evidence without pinpointing specific misinterpretations are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALAMAWY MAJDI ( CUI 0440CZ7 ) nato a GAZA( PALESTINA) il 12/02/1999 avverso la sentenza del 06/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso e la memoria di Majdi Alamawy, alias Majdy Alamawy; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del prevenuto per i reati di cui ai capi 11) e 12) dell'imputazione per errata valutazione delle prove, sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6-8 della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi dei reati in contestazione); che, peraltro, tali doglianze - oltre ad essere reiterative - sono volte a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali, correttamente valorizzate dai giudici del merito nel corpo della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Còns