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Ordinanza — n. 17063/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to factual re-evaluation and lack of legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17063/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pasquale Seno inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The court rejected arguments regarding the legal qualification of violence and the applicability of specific sentencing articles, noting these relied on factual assessments not subject to re-evaluation. Consequently, the lower court's decision was upheld because the appellant failed to demonstrate a manifestly illogical evaluation or a clear violation of law.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; Art. 162 cod. pen.: Appeals based on factual re-evaluation of sentencing sufficiency or alternative legal qualifications of violence are inadmissible unless a manifestly illogical evaluation or clear violation of law is demonstrated.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual re-evaluation violence qualification sentencing sufficiency manifestly illogical procedural costs Cassation review reati contro la salute pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
7 con l'osservazione per cui la formulazione dell'art. 628 cod. pen., ed in particolare della disgiuntiva 'o', indica che la violenza, in via alternativa, può essere anche finalizzata alla impunità, oltre che all'impossessamento; osservato che neanche il secondo motivo (sull'applicabilità dell'art.
Art. 162 cod. pen.
pen., ed in particolare della disgiuntiva 'o', indica che la violenza, in via alternativa, può essere anche finalizzata alla impunità, oltre che all'impossessamento; osservato che neanche il secondo motivo (sull'applicabilità dell'art. 162-cod.
art. 628 cod. pen
7 con l'osservazione per cui la formulazione dell'art. 628 cod. pen., ed in particolare della disgiuntiva 'o', indica che la violenza, in via alternativa, può essere anche finalizzata alla impunità, oltre che all'impossessamento; osservato che neanche il secondo motivo (sull'applicabilità dell'art.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SENO PASQUALE nato a CERIGNOLA il 31/07/1997 avverso la sentenza del 01/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pasquale Seno; considerato che il primo motivo di ricorso ripropone in questa sede, nel prisma della violazione di legge, il tema della qualificazione giuridica del fatto, ribadendo che la violenza non fosse diretta all'impossessamento dell'auto; osservato che la questione ha già trovato corretta soluzione giuridica a pg. 7 con l'osservazione per cui la formulazione dell'art. 628 cod. pen., ed in particolare della disgiuntiva 'o', indica che la violenza, in via alternativa, può essere anche finalizzata alla impunità, oltre che all'impossessamento; osservato che neanche il secondo motivo (sull'applicabilità dell'art. 162-cod. fy pen.) è consentito, poiché basato sulla premessa di una valutazione fattuale (in ordine all'effettività e sufficienza del risarcimento) che non può essere oggetto di riconsiderazione in questa sede, in quanto non manifestamente illogica t. ritenuta infine la manifesta infondatezza dell'ultimo motivo, in quanto il provvedimento impugnato ha giustificato in maniera del tutto adeguata la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammen