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Ordinanza — n. 17062/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as mere reiteration of defense thesis without new legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17062/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Tristano Savino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Savino argued for a violation of law regarding insufficient evidence and illogical reasoning, but the court found these claims were merely a reiteration of his previous defense without new arguments. Consequently, the court ruled that the lower court's decision, supported by a double conformity with prior judgments, remained valid and unchallenged.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it constitutes a mere reiteration of the defense thesis already formulated in previous proceedings without presenting new legal arguments or substantiating the alleged violations.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiteration of defense double conformity Court of Cassazione lack of new arguments manifestly unfounded court costs and fine ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
art. 207 cod. proc. pen
6 sulla inattendibilità delle dichiarazioni del Gruosso - la cui deposizione è stata trasmessa al Procuratore ex art. 207 cod. proc. pen.
art. 712 cod. pen
per falsa testimonianza fin dal primo grado- e sulla consapevolezza dell'origine furtiva); ritenuto che anche gli ulteriori profili di critica, promiscuamente e confusamente trattati nel ricorso (qualificazione del fatto ex art. 712 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRISTANO SAVINO nato a CERIGNOLA il 23/07/1976 avverso la sentenza del 22/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Tristano Savino; considerato che esso, pur scandito in due motivi, l'uno che deduce violazione di legge sulla insufficienza o contraddittorietà della prova di colpevolezza, l'altro (penultima pagina) sulla manifesta illogicità della motivazione, costituisca la mera riproposizione della tesi difensiva già formulata in precedenza, pretendendo una operazione di rivalutazione del fatto che questa Corte non può compiere; evidenziato che nel ricorso non vengono argomentate le violazioni di legge denunciate né enucleato il vizio di motivazione che si assumono commessi dalla Corte d'appello (il relativo motivo, in chiusura, in meno di mezza pagina, non argomenta alcunché), a fronte di una "doppia conforme", con le due sentenze di merito che possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative, correttamente confutate dalla decisione impugnata (cfr. pg . 6 sulla inattendibilità delle dichiarazioni del Gruosso - la cui deposizione è stata trasmessa al Procuratore ex art. 207 cod. proc. pen. per falsa testimonianza fin dal primo grado- e sulla consapevolezza dell'origine furtiva); ritenuto che anche gli ulteriori profili di critica, promiscuamente e confusamente trattati nel ricorso (qualificazione del fatto ex art. 712 cod. pen., trattamento sanzionatorio ed attenuanti generiche) trovino adeguata giustificazione nella motivazione, con conseguente manifesta infondatezza del motivo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore Il