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Ordinanza — n. 17060/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to generic arguments and failure to contest sentencing adequacy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Gerardo Mascolo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal's arguments regarding sentencing leniency and mitigating factors were generic, disconnected from the specific case, and failed to adequately contest the lower court's assessment of the defendant's age and responsibility. Consequently, the appeal was rejected because it did not demonstrate an arbitrary or illogical reasoning process by the appellate court.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it relies on generic legal principles disconnected from the concrete case or fails to adequately contest the court's evaluation of sentencing adequacy and the relevance of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic legal arguments sentencing adequacy mitigating circumstances Court of Cassazione procedural inadmissibility court costs and fine sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 363 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASCOLO GERARDO nato a BARI il 22/04/1994 avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; tik

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gerardo Mascolo; considerato che il motivo di ricorso, per violazione di legge e vizio di motivazione sulla mancata prevalenza delle attenuanti e sull'entità della pena, tratta prolissamente del trattamento sanzionatorio, con enunciazioni di principio e richiami giurisprudenziali scollegati dal caso concreto, risultando pertanto, per tale aspetto, generico ed inconferente; per altro verso, laddove (pg.

9) si riferisce alla ammissione di responsabilità, non considera che il rigetto della richiesta di più benevolo trattamento sanzionatorio ha fatto riferimento anche all'età dell'imputato, confutando l'assunto difensivo della giovinezza di costui come fattore di favore; ritenuto che con tale aspetto il ricorso non si sia affatto confrontato, né che esso abbia adeguatamente contestato il giudizio di congruità della pena espresso dalla Corte, che aveva escluso che l'ammissione di responsabilità potesse essere ulteriormente valorizzabile; evidenziato inoltre che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Con igliere Estensore Il