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Ordinanza — n. 17059/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17059/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Gramegna inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal, challenging a dismissal order, was deemed entirely generic and abstract. The court rejected the request because it failed to provide specific legal arguments or factual data supporting the claim.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are entirely generic, abstract, and devoid of specific legal reasons or factual data supporting the request.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of motivation abstract deductions procedural dismissal infrazione alle norme della circolazione grave eccesso di velocità contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRAMEGNA FRANCESCO nato a TRICARICO il 13/05/1980 avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Gramegna; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la carenza della motivazione in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento dell'imputato, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere E