Cassation court dismisses appeal as inadmissible for being unarguable and regarding sentencing treatment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Leonardo Mangini's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Mangini challenged the application of Articles 131 bis and 494 of the Penal Code regarding non-punishment and excessive sentencing. The court ruled that the first two grounds were unarguable due to prior rejection of similar arguments by lower courts, while the third ground regarding sentencing treatment was also inadmissible.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: Appeals are inadmissible if they are unarguable or if they concern only the treatment of punishment without challenging the conviction itself.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANGINI LEONARDO nato a MANFREDONIA il 22/08/1972 avverso la sentenza del 15/12/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leonardo Mangini; considerato che i primi due motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione degli artt. 131 bis cod. pen. (in relazione all'art. 640 cod. pen.) e 494 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 5-7 della sentenza impugnata sulle ragioni ostative all'applicazione dell'invocata causa di non punibilità e pagg. 7 e 8 della sentenza sul compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi dei reati in contestazione); ritenuto che il terzo motivo di ricorso, con cui si deduce l'errata applicazione della legge penale in ordine all'eccessiva quantificazione della pena inflitta, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata sulla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cons