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Ordinanza — n. 17057/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding sentencing equivalence as a matter of merit review excluded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17057/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated the law by equating generic mitigating circumstances with contested aggravating ones. The court ruled that such comparative assessments involve a substantive evaluation of merit that falls outside the scope of cassation review unless arbitrary or illogical.

Regesto Legislator

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Art. 69 cod. pen.; The assessment of sentencing equivalence between mitigating and aggravating circumstances constitutes a substantive evaluation of merit, which is excluded from cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical.

Parole chiave

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sentencing equivalence mitigating circumstances aggravating circumstances cassation review substantive evaluation merit review inadmissible appeal abbandono del posto di lavoro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Roberto; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 69 cod.
art. 69 cod. pen
Letto il ricorso di Antonio Roberto; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 69 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROBERTO ANTONIO nato a TRIGGIANO il 26/04/1976 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Roberto; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e l'illogicità della motivazione in relazione all'art. 69 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata sulla congruità del bilanciamento operato per le attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alle aggravanti contestate, in considerazione della rilevanza data alla confessione del reo contemperata con la gravità del fatto, intensità del dolo e col contributo dato dal prevenuto all'azione delittuosa); che la comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione di merito, sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice di merito a pag. 5 della sentenza impugnata sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il C