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Ordinanza — n. 17056/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeals as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17056/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Ka Ibrahim and Sakho Momath inadmissible, ordering them to pay court costs. The court found the first ground of appeal, challenging violations of Articles 474 and 648 of the Penal Code, to be a mere repetition of arguments already adequately examined and rejected by the appellate judges. Additionally, the remaining grounds regarding the application of Articles 648, 62 bis, and 133 were deemed inadmissible because they concerned punitive treatment rather than substantive legal errors. Consequently, the appeals were rejected without a full review of the merits, as the lower court's reasoning on police findings and evidence sufficiency was deemed sufficient.

Regesto Legislator

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Artt. 474 e 648 cod. pen.; Artt. 648 comma quarto, 62 bis e 133 cod. pen.: The Court of Cassation declares appeals inadmissible when they merely reproduce arguments already critically analyzed and rejected by the court of first instance without providing a specific, critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of critical analysis repetition of arguments punitive treatment court costs criminal procedure Corte di Cassazione pena accessoria

Disposizioni normative citate

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Art. 474 cod. pen.
Art. 648 cod. pen.
Art. 648 comma quarto cod. pen.
Art. 62 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: KA IBRAHIMA nato il 05/07/1978 SAKHO MOMATH nato il 03/12/1988 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di lbrahima Ka e Momath Sakho; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui i ricorrenti contestano la violazione di legge in relazione agli artt. 474 e 648 cod. pen., è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e ss. sugli accertamenti di polizia, le modalità di custodia delle calzature, alla rinfusa, nonché infine sulla mancanza di documentazione fiscale o commerciale); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in ordine agli artt. 648 comma quarto, 62 bis e 133 cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi tenue di ricettazione e sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell'elevato numero di calzature sequestrate e della carenza di elementi positivi apprezzabili ai fini della concessione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il