Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to address appellate court's prescription calculation ruling.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Jetmir Smakaj inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant failed to engage with the appellate court's specific reasoning regarding prescription periods or provide concrete grounds for invoking Article 507 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the request to exercise those powers and upheld the lower court's determination on the matter.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 507 c.p.p.; Art. 160 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to address the specific reasoning of the appellate court or provides only generic arguments without substantiating the necessity of exercising the requested powers.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SMAKA.I.JETMIR nato il 06/06/1981 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Jetmir Smakaj; considerato che il primo motivo di ricorso ripropone la (già correttamene respinta) richiesta di esercizio dei poteri previsti dall'art. 507 cod. proc. pen., senza tuttavia confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte d'appello né spiegare, se non in maniera del tutto generica, le ragioni della sua necessità; osservato che il secondo motivo (sulla intervenuta prescrizione) è basato sull'erronea comprensione del contenuto della sentenza di appello, che ha correttamente precisato che, a dispetto dell'inquadramento della fattispecie nell'ambito dell'ipotesi mitior, il termine di prescrizione va calcolato con riferimento all'ipotesi maioa .4.644 L0414441.0 CLUA erdkn ú...1n4•4445-44 &.Q «AZ -Iuta» cAZO Q th-~4-444t1: • rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigli