Italian Court dismisses appeal against robbery conviction for citing already reviewed facts as new arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Michele Tricarico inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Tricarico argued that the lower court erred in applying criminal law regarding robbery, claiming the trial judges failed to properly analyze his pre-existing knowledge of inability to pay and loss of the farm. The court rejected these claims as merely reproducing arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judges, finding no new grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 366 c.p.c.: An appeal based on arguments already fully examined and dismissed by the court of first instance is inadmissible as it lacks specific analysis of the contested facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICARICO MICHELE nato a LECCE il 01/10/1965 avverso la sentenza del 06/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Michele Tricarico; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art.640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, sulla intervenuta consapevolezza, anteriore alle richieste di denaro, della impossibilità di adempiere e sulla perdita di possesso della masseria); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Ccinsigliere E