Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17052/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17052/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17052/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/12/1985 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Francesco Castronovo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, pag. 4 della sentenza sull'offensività della condotta, i futili motivi ed i precedenti da cui è gravato il Castronovo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità dell'aumento per la continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17052/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, pag. 4 della sentenza sull'offensività della condotta, i futili motivi ed i precedenti da cui è gravato il Castronovo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità dell'aumento per la continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione adeguamento della pena sanzioni pecuniarie sanzione sproporzionata motivazione inadeguata delle censure costituzionali modificazione delle conclusioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Castronovo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/12/1985 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Castronovo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, pag. 4 della sentenza sull'offensività della condotta, i futili motivi ed i precedenti da cui è gravato il Castronovo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità dell'aumento per la continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consig