Ordinanza — n. 17052/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/12/1985 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; Letto il ricorso di Francesco Castronovo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, pag. 4 della sentenza sull'offensività della condotta, i futili motivi ed i precedenti da cui è gravato il Castronovo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità dell'aumento per la continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17052/2025 — snpen · Corte di Cassazione: 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, pag. 4 della sentenza sull'offensività della condotta, i futili motivi ed i precedenti da cui è gravato il Castronovo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità dell'aumento per la continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASTRONOVO FRANCESCO nato a PALERMO il 03/12/1985 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Francesco Castronovo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, pag. 4 della sentenza sull'offensività della condotta, i futili motivi ed i precedenti da cui è gravato il Castronovo); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e l'omessa motivazione in ordine agli artt. 81 cpv. e 133 cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sulla congruità dell'aumento per la continuazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consig