Cassation court dismisses appeals against civil judgment for lack of admissibility and repetition of arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Corcione and Varriale inadmissible, ordering them to pay court costs and fines. The court found the first ground challenging the credibility of the injured party and loan details repetitive of arguments already properly rejected by the lower courts. Furthermore, the court ruled that the second grounds regarding sanctions were inadmissible because the discretion in this area belongs to the trial court, which provided a non-contradictory and logical motivation, and the appealed judgment constituted a 'double conformity' of the first-instance decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: Appeals are inadmissible if they are repetitive of arguments already decided or if they challenge the exercise of judicial discretion where the lower court's motivation is non-contradictory and free from manifest illogic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORCIONE RAFFAELA nato a NAPOLI il 12/09/1988 VARRIALE SALVATORE nato a NAPOLI il 27/12/1986 avverso la sentenza del 19/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; A
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Raffaella Corcione e Salvatore Varriale; considerato che il primo motivo di ricorso che contesta il vizio motivazionale in relazione alla attendibilità della persona offesa, nonché alla prova del prestito erogato, del tasso praticato, delle rate e del termine concordato, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 2 sulla credibilità della persona offesa, dimostrata dalla dovizia di particolari e non smentita da occasionali imprecisioni, in ragione della lunga durata del rapporto; pg. 3 e 4 sulle modalità e caratteristiche del prestito); ritenuto che anche i due motivi successivi, attinenti, per diversi profili, al trattamento sanzionatorio, non siano consentiti, non solo perché ripetitivi di censure formulate con l'atto di appello, ma soprattutto perché la discrezionalità in materia è uno dei tratti distintivi del giudizio di merito, il cui risultato non può cmvulefoldv essere sindacato nuovamente in questa sede, se è stato esgza= come nel caso specifico, it una motivazione non contraddittoria e priva di illogicità manifeste, peraltro nemmeno puntualmente indicate nel ricorso; evidenziato, del resto, che la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore I