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Ordinanza — n. 17050/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as arguments are unoriginal and the lower court's reasoning stands.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17050/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals filed by Mario Cammarota and Domenico Franzese inadmissible. The appellants argued that the lower court failed to properly motivate its decision regarding the proof of non-performance, but the Court found these arguments unoriginal and already adequately refuted by the trial judges. Consequently, the Court ruled that the appeals must be dismissed with a condemnation of the appellants to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.c.; Art. 363 c.p.c.: Appeals based on unoriginal arguments that merely reproduce previously rejected criticisms are inadmissible, and the double conformity of lower court decisions reinforces the validity of the original judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals unoriginal arguments double conformity procedural costs Cassa delle ammende motivation vices Corte di Cassazione false dichiarazioni senza giuramento

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.c.
Art. 363 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri
"doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CAMMAROTA MARIO nato a BENEVENTO il 16/04/1979 FRANZESE DOMENICO nato a BENEVENTO il 11/05/1979 avverso la sentenza del 09/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Domenico Franzese e Mario Cammarota; considerato che l'unico)motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in relazione alla sussistenza della prova del preordinato proposito di non adempiere alla prestazione, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 3 sulla funzione dell'assegno posdatato, a tutela dell'acquirente, ma non per questo presagio di un possibile, futuro, inadempimento; nonché le corrette e congrue considerazioni sulla sussistenza di una preventiva condizione di insolvenza); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595), non scalfito dalla mera proposizione di ricostruzioni alternative; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consi