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Ordinanza — n. 17049/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding Art. 62 bis sentencing as it concerns punitive treatment, not legal violation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Mohamed Taeib Yanoubli inadmissible and ordered him to pay court costs. The sole ground of appeal contested the violation of law and lack of reasoning regarding Article 62 bis of the Penal Code. The court ruled that this specific issue pertains to the punitive treatment of the defendant rather than a substantive legal error, rendering the complaint non-justiciable.

Regesto Legislator

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Art. 62 bis cod. pen.; An appeal challenging the application of Article 62 bis of the Penal Code is inadmissible when it concerns the punitive treatment of the offender rather than a violation of law or a defect in reasoning.

Parole chiave

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Art. 62 bis Penal Code punitive treatment inadmissible appeal sentencing discretion Corte di Cassazione rinnovo del permesso di dimora disoccupazione dei lavoratori migranti permessi di lavoro

Disposizioni normative citate

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Art. 62 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Mohamed Taeib Yanoubli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
art. 62 bis cod. pen
Letto il ricorso di Mohamed Taeib Yanoubli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YANOUBLI MOHAMED TAEIB nato a PALERMO il 17/12/1993 avverso la sentenza del 24/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOt dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mohamed Taeib Yanoubli; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 62 bis cod. pen., è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti invocate, in considerazione delle modalità dell'azione criminosa, dell'intensità del pericolo arrecato, della capacità a delinquere del reo e della sua totale assenza di resipiscenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consiblie