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Ordinanza — n. 17048/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as argument is inadmissible due to lack of specific analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17048/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Nicolò Pollicino inadmissible and ordered him to pay costs. The sole ground of appeal contested a violation of law regarding Article 131 bis of the Penal Code, arguing against the recognition of particular leniency based on the €1,200 fraud amount and the defendant's criminal record. The court rejected this because the argument merely reproduced previously examined points without providing a specific analysis of the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the contested ground is merely a reproduction of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without a specific analysis of the reasoning underlying the judgment.

Parole chiave

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Article 131 bis Penal Code particular leniency inadmissible appeal reproductive argument specific analysis requirement Cassa delle ammende Corte di Cassazione polizia delle costruzioni

Disposizioni normative citate

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Art. 131 bis cod. pen.
Letto il ricorso di Nicolò Pollicino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
Letto il ricorso di Nicolò Pollicino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICINO NICOLO' nato a AGRIGENTO il 03/09/1990 avverso la sentenza del 02/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Nicolò Pollicino; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'importo non certamente irrisorio incassato fraudolentemente dal Pollicino pari ad euro 1.200,00 e dei numerosi precedenti penali da cui è gravato il medesimo); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Corisiglier