Italian court dismisses appeal claiming improper service of process due to lawyer appointment issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Antonio De Felice's appeal inadmissible regarding procedural violations in service of process. The lower court found no breach because the summons was correctly served to the defendant's appointed lawyer after failed attempts at other addresses. The court ruled the appeal's arguments were legally unfounded and contrary to established norms.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 178 lett. C), 179 e 185 cod. proc. pen.: The court rejects claims of improper service when the summons is validly delivered to the defendant's counsel, rendering the appointment method irrelevant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FELICE ANTONIO nato a NAPOLI il 20/01/1992 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio De Felice; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si eccepisce l'inosservanza di norme processuali in relazione agli artt. 178 lett. C), 179 e 185 cod. proc. pen. per violazione della corretta vocatio in iudicium del prevenuto, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con gli atti del giudizio, come non ha mancato di rilevare la Corte territoriale alle pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata, ove ha precisato come non sussista alcuna violazione dei principi preposti alla corretta vocatio in iuo'icium, posto che il decreto di citazione a giudizio, dopo vani tentativi notificatori all'indirizzo eletto ed a quello abitativo, è stato correttamente notificato all'Avv.
Miraglia, nella qualità di difensore dell'imputato, essendo irrilevante la nomina fiduciaria o d'ufficio del difensore stesso; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Co sigl