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Ordinanza — n. 17046/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific analysis of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17046/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Lorenzo Scasso's appeal against the Palermo Court of Appeal inadmissible and ordered him to pay costs. Scasso argued that the lower court violated the law and suffered from a motivational defect regarding his criminal liability for burglary. The court rejected this claim because the appeal merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the judges of the lower court without providing a specific analysis of the underlying reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without offering a specific analysis of the reasoning supporting the contested judgment.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific analysis reproductive arguments motivational defect rejection Cassazione procedural rules limiti della libertà d'espressione violazione delle norme zonali reati contro la tranquillità pubblica

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCASSO LORENZO nato a PALERMO il 19/06/1999 avverso la sentenza del 16/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lorenzo Scasso; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata sugli elementi costitutivi della fattispecie contravvenzionale contestatagli, atteso il ritrovamento nello scooter in uso all'imputato di strumenti da scasso e con esso la possibilità di un uso immediato ed attuale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il qonsigi