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Ordinanza — n. 17045/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding criminal complaint admissibility and evidence evaluation violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17045/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Roberto Struppa inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of procedural articles regarding the admissibility of the criminal complaint and flaws in evidence evaluation. The court rejected these claims, noting the lower court correctly identified the oral report as a valid complaint and that the evidence against the defendant was fully substantiated.

Regesto Legislator

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Art. 336 and 529 of the Code of Criminal Procedure; An oral report containing a request to punish the authors constitutes a valid criminal complaint, and appeals challenging evidence evaluation without specific analysis of the underlying arguments are inadmissible.

Parole chiave

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criminal complaint admissibility oral report interpretation evidence evaluation standards appeal inadmissibility procedural violation claim perseguimento penale per truffa reati di corruzione reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 336 of the Code of Criminal Procedure
Art. 529 of the Code of Criminal Procedure
Art. 192 of the Code of Criminal Procedure
art. 192 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STRUPPA ROBERTO nato a CASTELVETRANO il 10/12/1979 avverso la sentenza del 31/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Roberto Struppa; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 336 e 529 cod. proc. pen. per assenza della condizione di procedibilità della querela, è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, come pure non ha mancato pertinentemente di rilevare la Corte territoriale a pag. 1 della sentenza impugnata, ove ha precisato che la denuncia orale sporta dalla p.o. per i fatti in contestazione, seppur in forma di denuncia contro ignoti, contiene la richiesta di punire gli autori del reato in caso di identificazione e, pertanto, è un atto di querela, idoneo a tutti gli effetti; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione dei canoni di valutazione della prova ex art. 192 cod. proc. pen. in relazione al giudizio di penale responsabilità del ricorrente, è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1- 3 sul compendio probatorio a carico del prevenuto, pienamente comprovante il reato di truffa contestatogli); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il CoJìs