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Ordinanza — n. 17044/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to violation of devolution chain and non-justiciable grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of substantive and procedural criminal law regarding sentencing and record suppression, but the court found these grounds either already adequately examined or improperly formulated. Specifically, the second ground was rejected because it was not raised in the degree of appeal, violating the chain of devolution under Article 606 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; Art. 615 ter, 640 ter c.p., 120, 175 c.p., 337 comma 3 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are not formulated in the degree of appeal, violating the chain of devolution, or if they are non-justiciable as they reproduce issues already decided by the lower courts.

Parole chiave

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chain of devolution inadmissible appeal degree of appeal violation of law Cassation procedure motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali difetto di motivazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 c.p.p.
pen., non è consentito ex art. 606, comma 3, cod.
Art. 615 ter c.p.
Art. 640 ter c.p.
Art. 521 c.p.p.
Art. 522 c.p.p.
Art. 120 c.p.
Art. 175 c.p.
Art. 337 comma 3 c.p.p.
artt. 120 cod. pen
Letto il ricorso e la memoria di Ciro Arciello; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen., 337 comma 3 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCIELLO CIRO nato a NAPOLI il 07/12/1992 avverso la sentenza del 12/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso e la memoria di Ciro Arciello; considerato che il primo ed il terzo motivo di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 120 cod. pen., 337 comma 3 cod. proc. pen. e 175 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pag. 5 sulla piena validità della querela sottoscritta dal legale rappresentante della A.V.D.

Reform s.r.l.s., quale persona offesa dal reato e pag. 7 sul motivato diniego della concessione della non menzione della condanna nel casellario giudiziale); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura l'apparenza della motivazione e l'inosservanza della legge penale in ordine agli artt. 615 ter e 640 ter cod. pen., nonché in riferimento agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., non è consentito ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto non formulato in grado di appello e quindi inammissibile perché in violazione della catena devolutiva; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il C