Cassation appeal dismissed as inadmissible due to reproducible arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giuseppa Cusimano inadmissible and ordered her to pay court costs. The appellant argued that the lower court violated the law regarding fraud charges, but the Court found these arguments were merely reproducible of points already thoroughly examined and rejected by the first and second instance judges. Consequently, the appeal was dismissed because the contested issues lacked the necessary critical analysis required for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42, 640 cod. pen.; The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the contested grounds are reproducible of arguments already adequately examined and rejected by the lower courts without specific critical analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CUSIMANO GIUSEPPA nato a TERRASINI il 13/12/1965 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppa Cusimano; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 42 e 640 cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e ss. della sentenza impugnata sul granitico compendio probatorio gravante sulla prevenuta e pienamente comprovante gli elementi costitutivi del reato di truffa tra gli altri ascrittole); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Coris