Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17042/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for being repetitive of already decided arguments on sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17042/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Ana Anghel inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of articles 648 and 131 bis of the Penal Code regarding sentencing, but the court found these claims unproven because they merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision stands because the new arguments lacked specific critical analysis and were not distinct from prior judicial findings.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 648 comma 2 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing new specific critical analysis.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive arguments sentencing violation Cassation procedure court costs award divieto di espulsione dei cittadini allontanamento nonostante motivi di salute misura di allontanamento nel diritto degli stranieri

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 648 comma 2 cod. pen.
Art. 131 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGHEL ANA nato il 08/05/1972 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ana Anghel; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 comma secondo e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta e sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'elevato numero dei colli pieni di vestiario, pari a 12, escludente la lieve entità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Colnsigliere