Cassation appeal dismissed as inadmissible for being repetitive of already decided arguments on sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Ana Anghel inadmissible and ordered her to pay court costs and a fine. The appellant argued violations of articles 648 and 131 bis of the Penal Code regarding sentencing, but the court found these claims unproven because they merely repeated arguments already thoroughly examined and rejected by the lower court. Consequently, the decision stands because the new arguments lacked specific critical analysis and were not distinct from prior judicial findings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 comma 2 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing new specific critical analysis.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGHEL ANA nato il 08/05/1972 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ana Anghel; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 648 comma secondo e 131 bis cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico della prevenuta e sul mancato riconoscimento dell'ipotesi di particolare tenuità del fatto, in considerazione dell'elevato numero dei colli pieni di vestiario, pari a 12, escludente la lieve entità del fatto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Colnsigliere