Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of critical analysis of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and legal fees. The appellant argued for violations of Articles 110 and 642 of the Penal Code, but the court found these grounds unproven because they merely repeated arguments already adequately examined and rejected by the lower courts. The decision relied on the principle that the appellate judgment constitutes a 'double conformity' with the first-instance ruling, meaning the two decisions form a single coherent body where the appellant failed to provide specific critical analysis of the evidence regarding the CID declaration and vehicle incompatibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 110, 642 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the grounds contesting the lower court's decision are merely reproductions of arguments already sufficiently examined and rejected by the judges of the merits without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARTA BASILIO MASSIMO nato a DESULO il 31/10/1967 avverso la sentenza del 17/04/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; I N
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Basilio Massimo Carta e la memoria della parte civile; considerato che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 110 e 642 cod. pen., sono indeducibili poiché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scanditi da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 11 - 13 della sentenza impugnata sul compendio probatorio a carico del prevenuto, comprovante gli elementi costitutivi del reato in contestazione, in particolare con riferimento alla incompatibilità tra quanto descritto nella dichiarazione CID e quanto riscontrato sulle vetture coinvolte); che, del resto, la sentenza impugnata costituisce una c.d. "doppia conforme" della decisione di primo grado, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente costituendo un unico corpo decisionale, essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza d'appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 4441 8 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende nonché delle spese della parte civile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Sara Assicurazioni s.p.a. in persona del leg. rappr. p.t., che liquida in complessivi € 3.686,00, oltre accessori di legge. Così Oeciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consiglierè Estensore I