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Ordinanza — n. 17040/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic and lacks specific legal or factual grounds supporting the claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Adrian Cosmin Santa inadmissible due to its generic nature. The sole ground of appeal contested a dismissal order but offered only abstract legal arguments devoid of specific factual or legal reasoning. Consequently, the court ordered the appellant to bear the procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic allegations lacking specific legal or factual grounds to support the claim of violation of law or defective reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds lack of reasoning procedural costs Corte di Cassazione scadenza di disdetta abbandono del posto di lavoro licenziamento per motivi economici

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTA ADRIAN COSMIN nato il 08/10/1989 avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Adrian Cosmin Santa; considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge ed il vizio motivazionale in merito alla possibilità di una pronuncia di proscioglimento dell'imputato, è del tutto generico in quanto prospetta deduzioni astratte e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il COsigliere Est