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Ordinanza — n. 17039/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of critical analysis and non-examined prescription issues.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeals by Giulio Ena and Danilo Ena inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for a different legal application regarding Article 648 bis of the Penal Code and raised a prescription defense, but the court found these arguments unexamined and non-critical. Consequently, the court rejected the claims because the lower court had already adequately addressed the substantive issues without needing further analysis.

Regesto Legislator

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Art. 648 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce arguments already examined by the lower court without providing a specific critical analysis or when they raise issues not examined in the original judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of critical analysis prescription defense Article 648 bis penal code Court of Cassazione accesso al fondo restrizione di diritto pubblico della proprietà diritto di espropriare

Disposizioni normative citate

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Art. 648 bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Giulio Ena e Danilo Ena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 bis cod.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 648 bis cod. pen
Letti i ricorsi di Giulio Ena e Danilo Ena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 bis cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENA GIULIO nato a DECIMOPUTZU il 25/03/1956 ENA DANILO nato a UTA il 04/01/1983 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Giulio Ena e Danilo Ena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul compendio probatorio comprovante, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto in contestazione); osservato che, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione (formulata alla fine del ricorso), essa propone e presuppone una diversa ricostruzione della data di consumazione del reato, questione non esaminabile in questa sede) ,AaZi e,' 4412,te1g. (radi_ i .t (44« ..«),(1.4410 h.zx 02.4tw.ht t._ rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cdnsigl