Italian Court dismisses appeals as inadmissible due to lack of critical analysis and non-examined prescription issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Giulio Ena and Danilo Ena inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued for a different legal application regarding Article 648 bis of the Penal Code and raised a prescription defense, but the court found these arguments unexamined and non-critical. Consequently, the court rejected the claims because the lower court had already adequately addressed the substantive issues without needing further analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 bis cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals are inadmissible when they merely reproduce arguments already examined by the lower court without providing a specific critical analysis or when they raise issues not examined in the original judgment.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ENA GIULIO nato a DECIMOPUTZU il 25/03/1956 ENA DANILO nato a UTA il 04/01/1983 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Giulio Ena e Danilo Ena; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui entrambi i ricorrenti contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione all'art. 648 bis cod. pen., è indeducibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7 sul compendio probatorio comprovante, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova della penale responsabilità dei prevenuti in ordine al delitto in contestazione); osservato che, in relazione alla sollevata eccezione di prescrizione (formulata alla fine del ricorso), essa propone e presuppone una diversa ricostruzione della data di consumazione del reato, questione non esaminabile in questa sede) ,AaZi e,' 4412,te1g. (radi_ i .t (44« ..«),(1.4410 h.zx 02.4tw.ht t._ rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Cdnsigl