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Ordinanza — n. 17037/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal sentence for manifestly unfounded legal arguments and inadmissible procedural grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17037/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Simone Ilardo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging the application of recidiva provisions under the Criminal Code to be manifestly unfounded due to a direct conflict with statutory interpretation. The second ground regarding sentencing motivation was deemed inadmissible because no specific justification was required for the minimum statutory penalty imposed. Consequently, the lower court's decision upholding the recidiva application and sentence was confirmed without modification.

Regesto Legislator

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Artt. 157, 159, 161 cod. pen.; The appeal is inadmissible if the contested application of recidiva provisions is based on interpretations in manifest conflict with the statutory data, and grounds regarding sentencing motivation are inadmissible when the minimum statutory penalty was imposed without a requirement for specific justification.

Parole chiave

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recidiva reiterata Codice Penale inammissibilità ricorso vizio motivazionale minimo edittale spese processuali Corte di Cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Art. 159 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ILARDO SIMONE nato a TORINO il 13/08/1982 avverso la sentenza del 26/06/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Simone Ilardo; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 157, 159 e 161 cod. pen., è manifestamente infondato poiché prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pag. 4 della sentenza impugnata, ove ha correttamente precisato che la contestata recidiva reiterata specifica ha determinato l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 157 comma secondo e 161 comma secondo cod. pen.; ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio motivazionale in relazione alla determinazione della pena ed alla applicazione della recidiva, è indeducibile poiché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 in relazione alle ragioni per l'applicazione della recidiva; quanto all'entità della pena, nessuna specifica motivazione era richiesta, essendo stato irrogato il minimo edittale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consi