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Ordinanza — n. 17036/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to generic arguments and insufficient motivation regarding sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17036/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giuseppe Palma's appeal against the Ancona Court of Appeal inadmissible. Palma argued for a different application of the Penal Code regarding mitigating circumstances and compensation, but the court found his arguments generic and failed to address the specific partiality of the compensation awarded. Consequently, the court ruled that the lower court's decision was sufficiently motivated and ordered Palma to pay the costs.

Regesto Legislator

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Art. 62 comma primo nn. 4, 6 e 62 bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specifically confront the arguments presented in the contested judgment, particularly regarding the sufficiency of motivation and the examination of defensive submissions.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds sufficient motivation mitigating circumstances costs of proceedings insediamento protetto conservazione dei monumenti costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62 comma primo nn. 4, 6 e 62 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMA GIUSEPPE nato a VILLARICCA il 09/10/1982 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giuseppe Palma; considerato che l'unico motivo di ricorso, contesta l'erronea applicazione della legge penale e la carenza motivazionale in relazione agli artt. 62 comma primo nn. 4, 6 e 62 bis cod. pen.; osservato che, in relazione al primo aspetto, il motivo di ricorso si confronta esclusivamente con il profilo dell'avvenuto risarcimento da parte del correo, sostenendo che anche il Palma ne possa beneficiare, ma ignora e non si confronta (con conseguente genericità) con l'ulteriore argomento, contenuto in sentenza, della parzialità del risarcimento (cfr. pg . 4); considerato che, in relazione alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza è fornita di sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4, il riferimento alla preclusione costituita dalle condanne irrevocabili a carico dell'imputato per sette rapine); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consig