Italian Court dismisses appeal as generic and inadmissible regarding sentencing and recidiva arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Valentina Camparsi inadmissible, ordering her to pay court costs and fines. The appellant challenged the first-instance judgment on generic grounds for lack of mitigating circumstances and on the application of recidiva. The court rejected the first ground for being too general and failing to address specific aggravating factors, and dismissed the second as it concerns the punitive aspect rather than the conviction itself.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 bis cod. pen.; Art. 99 cod. pen.: An appeal based on generic allegations of non-application of mitigating circumstances is inadmissible, and arguments regarding the application of recidiva are excluded when they pertain solely to the punitive aspect of the sentence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMPARSI VALENTINA natta NEGRAR DI VALPOLICELLA il 31/01/1991 avverso la sentenza del 28/03/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Valentina Camparsi; considerato che i due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale rispettivamente in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62 bis cod. pen.), il primo ed alla applicazione della recidiva (art. 99 cod. pen.), il secondo, sono rispettivamente generico e indeducibile; quanto al primo, occorre considerare la genericità con cui il tema era stato dedotto fin dall'appello, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado, che aveva evidenziato, per negare le attenuanti richieste, i precedenti dell'imputata nonché diversi profili di gravità della condotta (cfr. pg . 6: i successivi pagamenti e la conoscenza dei dati personali della vittima), aspetti questi ultimi con cui il motivo d'appello non si confrontava affatto, causando perciò, in parte qua, l'inammissibilità originaria del motivo d'appello, rilevabile anche in questa sede (Sez. 2, n. 36111 del 09/06/2017, PG in proc.
P, Rv. 271193 -01); quanto al secondo motivo, esso non è consentito, in quanto inerente al trattamento punitivo, benché lo stesso sia sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata sulla congruità della pena sulla base dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. alla luce dei numerosi precedenti specifici gravanti sull'imputata, nonché sulla corretta contestazione della recidiva, peraltro neutralizzata quoacl poenam in relazione al minimo aumento operato dal giudice di primo grado rispetto alla precedente condanna); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Consigliere Estensore Il