Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of specific critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Angelo Bonfatti inadmissible and ordered him to pay court costs. Bonfatti argued that the Court of Appeal of Bologna incorrectly applied criminal law regarding subjective elements and sentencing contradictions. The court rejected these claims because they merely reproduced arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower judges without requiring a new specific critical analysis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 493 ter cod. pen.; Art. 99 e 62 bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific critical analysis of the reasoning underlying the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONFATTI ANGELO nato a FINALE EMILIA il 17/09/1960 avverso la sentenza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Angelo Bonfatti; considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 493 ter cod. pen. per difetto dell'elemento soggettivo, è inammissibile poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito e, perciò, non scandito da specifica analisi critica delle argomentazioni alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sugli elementi probatori comprovanti gli elementi costituitivi del reato in contestazione); ritenuto che gli altri due motivi di ricorso, con cui si eccepisce l'erronea applicazione della legge penale e la contraddittorietà della motivazione in ordine agli artt. 99 e 62 bis cod. pen., sono indeducibili poiché inerenti al trattamento punitivo, sorretto, nel caso, da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche in assenza di ragioni apprezzabili in tal senso e sulla corretta applicazione della recidiva, in considerazione della nutritissima biografia penale del prevenuto, sintomatica di una qualificata pericolosità sociale); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 04/02/2025 Il Corl