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Ordinanza — n. 16889/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals as repetitive and generic, refusing merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16889/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Salvatore Ciccarone and Antonino Canfarotta inadmissible. The appellants argued for a reassessment of evidence and the application of specific statutory exemptions, but the court found their arguments repetitive and generic. Consequently, the court refused to re-evaluate the merits, ruling that the lower court's justification was sufficient and ordering the appellants to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals must be new and specific; repetitive or generic arguments regarding evidence or statutory exemptions are inadmissible as they violate the principle of finality and the proper role of the Court of Cassazione.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeals repetitive arguments generic grounds merit review refusal Cassazione procedure motivi di cassazione revisione della sentenza penale recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
art. 131 bis c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CICCARONE SALVATORE nato a PALERMO il 11/01/1976 CANFAROTTA ANTONINO nato a PALERMO il 17/09/1970 avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdat avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Salvatore Ciccarone e Antonino Canfarotta, nonché la memoria successivamente inviata, e considerato quanto segue: Ciccarone: - il primo motivo, attinente alla affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, è reiterativo e diretto alla rivalutazione del merito, proponendo letture alternative delle fonti di prova, in spregio alla funzione ed al ruolo assegnato, a livello ordinamentale e processual-penalistico, alla Corte di Cassazione; - gli ulteriori motivi, concernenti il mancato riconoscimento della clausola di esclusione della punibilità ex art. 131 bis c.p. e le circostanze attenuanti generiche, sono generici poiché non considerano e non si confrontano con il dictum della Corte di appello, che abbondantemente ed adeguatamente giustifica il rigetto a pg. 4 ed a pg. 5, rispettivamente;

Ca nfa rotta : l'unico motivo, cumulativo, ma propositivo degli stessi argomenti, soffre delle medesime ragioni di inammissibilità, risolvendosi nella riposizione degli stessi argomenti già formulati, ed adeguatamente rigettati, dalla Corte d'appello con motivazione ineccepibile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che i ricorsi debbono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d ciso in Roma, il 07/03/2025 Il Co Estenso