Cassation appeal dismissed due to withdrawal; defendant ordered to pay court costs and fine under Art. 616.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible following the defendant's withdrawal of the appeal on October 21, 2024. Although the withdrawal was timely, the court held that the withdrawal did not exempt the defendant from paying procedural costs and a €3,000 fine. The decision relied on precedent establishing that Article 616 of the Code of Criminal Procedure applies uniformly to all inadmissibility scenarios, including withdrawal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3 cod. proc. pen.; Art. 591 cod. proc. pen.: Withdrawal of a cassation appeal renders the appeal inadmissible but does not exempt the appellant from paying procedural costs and a pecuniary fine.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIARNIERI ANTONIO nato a SAN SEVERO il 23/12/1980 avverso la sentenza del 04/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Antonio Giarnieri; preso atto che in epoca successiva alla presentazione del ricorso è intervenuta rinuncia; considerato che, pur a fronte del tempestivo invio della rinuncia all'impugnazione, per carenza di interesse, avvenuto il 21 ottobre 2024, ad appena due giorni dall'invio per via telematica del ricorso (del 19 ottobre 2024), non vi siano ragioni per dispensare l'imputato dal pagamento delle spese e, ancor meno, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione (ex art. 616 cod. proc. pen.), avendo dato causa alla inammissibilità (Sez. 2, n. 45850 del 15/09/2023, Belviso, Rv. 285462 - 02: si è infatti precisato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue comunque la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.;
Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373 - 01);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Con igl