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Ordinanza — n. 16886/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of request and non-syndicable merit evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16886/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court declared the appeal filed by Nane Moda inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant raised three grounds, including a nullity claim for lack of notice under Article 545-bis of the Code of Criminal Procedure, which was rejected because no formal request was submitted in the written conclusions. The court further dismissed the alternative hypothesis regarding the manufacture of goods as purely speculative and ruled that the third ground concerning Article 131-bis of the Penal Code was inadmissible as it pertained to the trial judge's reserved evaluation. Consequently, the appeal was rejected without examining the merits, citing established jurisprudence that the appellate court is not obligated to act ex officio on such procedural defects.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The appeal is inadmissible if the nullity ground was not formally requested in written conclusions, if the alternative hypothesis lacks concrete factual basis, or if it challenges the trial judge's reserved evaluation of facts not manifestly illogical.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of formal request ex officio duty reserved evaluation speculative hypothesis Cassation procedure costs award motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
Letto il ricorso di Moda Hane, considerato che i tre motivi sono manifestamente infondati o non consentiti per le seguenti ragioni: - il primo, che ipotizza una nullità da mancato avviso ex art. 545 bis cod.
Art. 131-bis c.p.
287460 - 01); - il secondo motivo è meramente ipotetico, formulando una ipotesi alternativa (la fabbricazione della mercanzia da parte dell'indagato) del tutto priva di concretezza e riscontro; - il terzo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
Letto il ricorso di Moda Hane, considerato che i tre motivi sono manifestamente infondati o non consentiti per le seguenti ragioni: - il primo, che ipotizza una nullità da mancato avviso ex art. 545 bis cod.
art. 131 bis cod. pen
287460 - 01); - il secondo motivo è meramente ipotetico, formulando una ipotesi alternativa (la fabbricazione della mercanzia da parte dell'indagato) del tutto priva di concretezza e riscontro; - il terzo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino
Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv.
Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, De Martino
Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, Lo Porto
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NANE MODA nato il 06/02/1969 avverso la sentenza del 23/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Moda Hane, considerato che i tre motivi sono manifestamente infondati o non consentiti per le seguenti ragioni: - il primo, che ipotizza una nullità da mancato avviso ex art. 545 bis cod. proc. pen., è manifestamente infondato perché non è stata formulata alcuna richiesta nelle conclusioni scritte in vista dell'udienza 23/1/24, come pure ritenuto necessario dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. 6, n. 33027 del 10/05/2023, Agostino, Rv. 285090 - 01, Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, De Martino, Rv. 285630 - 01), sicché la Corte d'appello non era tenuta a pronunziare d'ufficio (cfr.

Sez. 2, n. 1188 del 22/11/2024, dep. 2025, Lo Porto, Rv. 287460 - 01); - il secondo motivo è meramente ipotetico, formulando una ipotesi alternativa (la fabbricazione della mercanzia da parte dell'indagato) del tutto priva di concretezza e riscontro; - il terzo motivo (sulla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.) non è consentito, dato che verte su valutazione riservata al giudice di merito, non sindacabile in questa sede ogni qual volta si esprima (come nel caso di specie) in una valutazione non manifestamente illogica; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 07/03/2025 Il Cjnsiglier/e Estensore La Presi