Criminal appeal dismissed as inadmissible due to failure to use a qualified defense lawyer as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Pietro Montella inadmissible de plano. The procedural flaw stemmed from the fact that the appeal was signed personally by the defendant rather than by a qualified defense lawyer, a requirement mandated by the 2017 law. Consequently, the court ruled that the appeal violated mandatory procedural rules and ordered the defendant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 616, cod. proc. pen. Appeals filed by the accused without the signature of a qualified defense lawyer are inadmissible de plano, and the appellant is liable for the resulting procedural costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTELLA PIETRO nato a VILLARICCA il 14/10/1964 avverso l'ordinanza del 13/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIal Era vviso alle par udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, il giorno 13 settembre 2024 è stato proposto personalmente da Pietro Montella e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al giorno 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025.