Criminal appeal dismissed as inadmissible because the unrepresented defendant failed to use mandatory counsel after 2017 law changes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Domenico Esposito inadmissible de plano. The defendant attempted to file the appeal personally without a lawyer, arguing for personal representation rights. The court ruled that since the appeal occurred after August 3, 2017, the law requiring mandatory counsel for all appeals applies, rendering the unrepresented filing void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by defendants or convicted persons after the entry into force of Law No. 103/2017 are inadmissible unless signed by registered defense counsel.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ESPOSITO DOMENICO nato a NAPOLI il 13/02/1980 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLI/avviso alle part udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANBATTISTA TONA; L'impugnazione in esame è stata proposta personalmente da Domenico Esposito il 3 gennaio 2025 con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell'Ufficio matricola della Casa Circondariale ove è ristretto. Osserva il Collegio che sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato - e quindi anche del condannato - di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che tale atto deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione, ai sensi degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen. (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 271333 - 01). Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 m