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Ordinanza — n. 16883/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution judge's rejection of unitary crime application under Art. 81 Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16883/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the execution judge's decision to reject the application of Article 81 of the Penal Code. The appellant argued that the judge failed to consider indices proving a single criminal design across three separate judgments. The court found the appellant's generic criticisms unfounded, noting the judge correctly distinguished between a planned crime and a mere tendency to offend based on differing locations and methods.

Regesto Legislator

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Art. 81 c.p.; Art. 616 c.p.p.: The execution judge may reject the application of the unitary crime regime when the chronological proximity and identical legal characterization of offenses do not demonstrate a single criminal project, but rather a general tendency to offend, provided the specific circumstances of execution differ.

Parole chiave

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unitary crime regime Article 81 Penal Code execution judge competence inadmissible appeal criminal tendency vs project reato continuato esecuzione della pena continuazione dell'esecuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 81 c.p.
Art. 616 c.p.p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 81 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio
270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez.
Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B
13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATORI AIDA ( CUI 01HV7G3) nato a LUCCA il 30/03/1979 avverso l'ordinanza del 04/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Firenze, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di Aida Satori di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto di tre diverse sentenze pronunciate dal Tribunale di Pisa, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca e dal Tribunale di Firenze, la seconda e la terza confermate dalla Corte di appello di Firenze; ciez Rilevato che con il ricorso si deduce il vizio di motivazione evidenziandol'il giudice 4.. dell'esecuzione ha omesso di considerare gli indici rivelatori dai quali invece si evincerebbe l'unicità del disegno criminoso;

Ritenuto che le censure, esposte in peraltro in termini generici, sono manifestamente infondate, in quanto il giudice dell'esecuzione risulta avere adeguatamente evidenziato le ragioni poste a fondamento dalla decisione e ciò conformandosi ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); nello specifico, infatti, il giudice ha indicato che: - le condotte poste in essere, benché attuate in un breve arco temporale, non possono considerarsi reati programmati, ma frutto di volizione estemporanea; - al di là di una vicinanza cronologica tra i fatti di cui alle richiamate sentenze e del rilievo che sia stato contestato il reato di furto in tutti i casi, diversi risultano i luoghi di commissione dei reati (nel primo caso Pisa, nel secondo Viareggio, nel terzo Signa), e le modalità di commissione degli illeciti; - di conseguenza, non è possibile ipotizzare, sulla base della mera identità del titolo di alcuni dei reati, indici sintomatici di attuazione di un progetto criminoso unitario, ma piuttosto di una tendenza a delinquere.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così