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Ordinanza — n. 16882/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic factual complaints and lack of evidence for criminal unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16882/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Juli Cakoni inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court ignored indicators of a single criminal plan, but the court found these complaints were merely generic factual grievances. The court determined that the crimes were committed in non-contiguous areas over a year apart, lacking specific evidence to prove a unified criminal design.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic factual complaints or issues already adjudicated by the execution judge are inadmissible if they fail to demonstrate new evidence of a unified criminal plan.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic factual complaints unified criminal plan procedural costs criminal unity evidence infrazioni uniche e continuate reiterazione di reati penali concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAKONI JULI CUI 04KI12W1 nato il 05/08/1981 avverso l'ordinanza del 07/11/2024 del TRIBUNALE di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Juli Cakoni (CUI 04KI12W1) - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì, generiche. Considerato che dette censure sono, inoltre, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Firenze in funzione di Giudice dell'esecuzione nel provvedimento impugnato; in esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a due sentenze, che: - si tratta, sì, di reati commessi nell'hinterland fiorentino, ma in zone nemmeno limitrofe, il che fa concludere per l'estemporaneità degli stessi piuttosto che ad un programma preventivamente ideato; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dalla difesa, non vi è alcun collegamento tra i fatti, se non la medesima indole delle violazioni, divergendo anche sotto il profilo dei tempi, risultando i reati di cui alle due sentenze di cui all'istanza, commessi a distanza di circa un anno.

Ritenuto che, pertanto, appare ineccepibile il ragionamento svolto secondo il quale non vi è alcun elemento da cui poter desumere che i singoli reati siano stati perpetrati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. Rilevato, dunque, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025 Il C