Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 16881/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against conviction for carrying a knife, citing grave public danger and prior record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16881/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Andrea Falconi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Falconi argued the lower court failed to properly motivate its decision regarding Article 131-bis of the Penal Code, claiming the knife carried did not pose a significant threat. The court rejected this, noting the weapon was carried openly to a crowded judicial office, creating a grave danger to public safety, especially given the defendant's prior record for injuries.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court correctly identifies that carrying a weapon to a public place creates a grave danger to public safety, rendering the non-punishment provision inapplicable.

Parole chiave

Generato dall'IA
carrying weapon public place grave danger public safety Article 131-bis Penal Code inadmissible appeal prior criminal record azione civile sanzioni pecuniarie risarcimento per atto illecito

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Andrea Falconi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - sono manifestamente infondate.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Andrea Falconi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALCONI ANDREA nato a ALGHERO il 16/03/1962 avverso la sentenza del 18/06/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; t

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Ritenuto che le censure dedotte nel ricorso di Andrea Falconi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. - sono manifestamente infondate. Considerato che le stesse sono riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Cagliari con la sentenza impugnata, tenuto conto che il ricorrente reitera, tra l'altro, la dedotta esiguità del pericolo e il carattere risalente nel tempo dei plurimi precedenti penali risultati a carico dell'imputato.

Rilevato, invero, che in detta pronuncia si evidenzia che non può trovare applicazione la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., in quanto ci si trova al cospetto di un fatto che ha prodotto una offesa di non lieve entità, perché il coltello a serramanico, oggetto atto ad offendere, portato fuori dell'abitazione senza giustificato motivo, risulta essere stato tenuto dall'imputato con sé per tutto il tragitto, fino all'interno dell'Ufficio giudiziario al quale l'imputato ha avuto accesso, luogo solitamente molto affollato, con grave pericolo per la pubblica incolumità, anche considerato il precedente per lesioni risultato a suo carico, dunque, espressione di mancanza di autocontrollo del medesimo ai fini della risoluzione di contrasti.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 6 marzo 2025 Il Co