Criminal appeal dismissed for inadmissibility; court upheld detention regime extension based on probable criminal links.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Luongo inadmissible, upholding the lower court's rejection of his claim against the detention regime extension. Luongo's defense argued that the tribunal's reasoning was merely apparent regarding his continued capacity to maintain contacts with the criminal organization. The court ruled that the existence of links to a criminal association need only be reasonably probable based on available data, which the tribunal sufficiently demonstrated through the defendant's criminal profile and the organization's vitality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 125, Art. 666 c.p.p.; The appeal is inadmissible when the lower court sufficiently motivates the extension of a special detention regime by demonstrating, on the basis of acquired evidence, the reasonable probability of the convict's links to a criminal organization, rather than requiring absolute certainty.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUONGO ANTONIO nato a POZZUOLI il 20/12/1978 avverso l'ordinanza del 28/11/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO; Rilevato che il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo proposto da Antonio Luongo, detenuto in regime di cui all'art. 41 bis ord. pen., avverso il decreto ministeriale di proroga del regime detentivo speciale; Rilevato che con il ricorso i difensori hanno dedotto la violazione di legge in relazione agli artt. 125 e 666 c.p.p. per essere la motivazione meramente apparente in ordine alla persistente capacità del condannato di mantenere contatti con l'organizzazione criminale di riferimento;
Considerato che, ai fini della decisione sulla proroga del regime detentivo differenziato, la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, richiesta dalla norma, non deve essere dimostrata in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (cfr. Sez. 1, n, 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). Rilevato che, quindi, il Tribunale ha sufficientemente motivato richiamando, con indicazione dei dati rilevanti, a) l'elevato spessore criminale del ricorrente, come da biografia criminale e in particolare da inserimento del medesimo come elemento di vertice all'interno della camorra e segnatamente del clan Longobardi- Beneduce;
b) il mancato mutamento del ruolo apicale del suddetto, considerata la base familistica del clan e la mancata assunzione da parte del Luongo di comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo;
c) la persistente vitalità del clan di riferimento nei periodi più recenti, come emergente dalla serie di indagini e di procedimenti riguardanti soggetti contigui al sodalizio criminoso (e descritti nella nota della DDA del 10.11.2023 e nella nota della DNAA del 14.12.2023);
d) la volontà del Luongo di comunicare all'esterno con messaggi criptici, che ha determinato l'adozione da parte dell'amministrazione penitenziaria di provvedimenti di blocco della corrispondenza Rilevato, pertanto, che il ricorso - che peraltro impropriamente si risolve in una serie di vizi motivazionali non deducibili in questa sede - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo un'ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. perì.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,